I coniugi possono, in maniera unilaterale ovvero di comune accordo, decidere di sospendere gli effetti giuridici del matrimonio, ponendo in stand-by il rapporto coniugale.
Con la separazione personale resta fermo il vincolo matrimoniale, ma si dà luogo ad un regime matrimoniale modificato, considerato che viene meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed il rapporto tra loro risulta ridotto al contenuto minimo.
In particolare, vengono meno con la separazione personale l’obbligo di convivenza oltre al dovere di assistenza morale e materiale. A ciò va ad aggiungersi una forte degradazione anche dell’obbligo di fedeltà, su cui si basa il vincolo matrimoniale, posto che si riduce all’obbligo di evitare di tenere comportamenti che possano arrecare una grave offesa al coniuge.
Sembra appena il caso di evidenziare che l’affievolimento del vincolo matrimoniale si manifesta, altresì, nel fatto che all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia si sostituisce quello diverso di mantenere economicamente il coniuge che non abbia, invero, i mezzi sufficienti per provvedere autonomamente al proprio sostentamento, salvo il caso in cui la separazione non gli sia addebitabile.
L’effetto di sospendere gli effetti del matrimonio si può attuare, quindi, mediante la separazione personale, fase patologica, appunto, del matrimonio e che può manifestarsi come separazione:
- legale (consensuale o giudiziale) qualora si fondino sull’emanazione di un provvedimento giurisdizionale rispettivamente volontario o contenzioso: spetta, ovviamente, esclusivamente ai coniugi il diritto di richiedere che il giudice pronunci la separazione giudizio ovvero l’omologazione di quella consensuale;
- di mero fatto, che si concretizza qualora i due coniugi decidano di interrompere concretamente la fase della convivenza. Ciò, in sostanza, si verifica quando uno dei due coniugi (o anche entrambi) si allontana fisicamente dalla residenza familiare e si sposta ad abitare altrove. Nella separazione di fatto, in definitiva, difetta, rispetto a quanto accade nelle situazioni di separazione legale, l’emanazione di un provvedimento giudiziale che autorizzi i coniugi a vivere separatamente.
Attraverso la separazione personale, pertanto, quale che sia la modalità cui si decide di fare ricorso, i coniugi acquisiscono un nuovo status, che finisce per coinvolgere tanto i rapporti personali quanto quelli patrimoniali.
Come poco sopra accennato, una delle modalità in cui si possono sospendere gli effetti del matrimonio consiste nella separazione di fatto.
Sembra opportuno, giunti a questo punto della trattazione, cercare di approfondire come essa si attua e quali sono, o possono essere, gli effetti e i risvolti dal punto di vista giuridico di tale figura.
Come già anticipato, con l’espressione “separazione di fatto” ci si riferisce, nel dettaglio, all’ipotesi in cui i coniugi decidono, di comune accordo o meno, di porre fine alla propria convivenza, senza fare ricorso all’intervento di un giudice, o, comunque, come spesso accade, specie in presenza di figli, pur continuando a convivere per il benessere di questi ultimi o anche solo per convenienza economica, si comportino alla stregua di due persone estranee o tra le quali non sussiste un rapporto sentimentale e di comunione di vita come quello che di norma è sotteso ad una coppia.
Si tratta, in realtà, della modalità più immediata per manifestare l’esistenza di una crisi del rapporto coniugale e, pur in assenza di una sentenza costitutiva che dia atto dell’assunzione di un nuovo status da parte dei coniugi, produce alcune conseguenze che rilevano anche sul piano giuridico.
Infatti, la separazione di fatto:
- come si è già visto, in virtù del disposto dell’art. 146 del codice civile, la violazione del dovere di coabitazione da parte del coniuge che abbandona la casa coniugale, rifiutandosi di farvi ritorno, produce l’effetto della sospensione del dovere di assistenza morale e materiale da parte dell’altro coniuge, fatti salvi i casi in cui tale comportamento sia giustificato (si pensi al caso in cui l’allontanamento costituisca reazione all’infedeltà del consorte). Inoltre, la condotta dell’allontanamento dalla casa familiare potrebbe costituire dato passibile di essere valutato ai fini dell’addebito della separazione ove sia accertata la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale ovvero anche di fedeltà da parte del coniuge che l’ha attuata;
- rileva, altresì, ai fini del computo dei termini utili al fine della proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (o divorzio) ai sensi e per gli effetti della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche intervenute;
- infine, anche la giurisprudenza di legittimità, a far data dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13747 del 18 settembre 2003, ha iniziato a sostenere che la separazione di fatto prolungata nel tempo può essere assunta a dato valutabile al fine di mitigare la valutazione della violazione dei doveri coniugali, con possibili ricadute anche dal punto di vista dell’integrazione sul piano del diritto penale del reato previsto e punito dall’articolo 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).
In conclusione, sembra opportuno evidenziare che ulteriore differenza tra la scelta di ricorrere alla separazione di fatto in luogo di quella giudiziale risiede nel fatto che, qualora i coniugi intendano porre fine allo stato di separazione, ripristinando pienamente lo status matrimoniale, con tutte le conseguenze dal punto di vista personale e giuridico, è sufficiente che tornino a coabitare e a ristabilire quella comunione di vita che ne costituisce il fondamento primario.
Non occorre nemmeno in questo caso, al pari di quanto accade qualora abbia inizio la fase di separazione, il necessario intervento dell’autorità giudiziaria.
La situazione di fatto tornerà a corrispondere con quella del fisiologico svolgimento della vita coniugale.
Orbene, nell’eventualità in cui si intenda approfondire l’aspetto relativo alle conseguenze dell’instaurazione di una separazione di fatto dal punto di vista giuridico è sempre consigliabile rivolgersi ad un legale che possa dissipare ogni possibile dubbio in merito, magari anche optando per ottenere la consulenza di un avvocato online.